Per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed per il personale educativo.
(Approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata dall’art.1, comma 3, del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004)
Non sono soggetti a valutazione i titoli di accesso alla cattedra o posto, cui si riferisce il concorso, né quelli di grado inferiore.